Art. 6.
(Protezione dei familiari e dei conviventi).

      1. Il diritto di asilo e lo status di titolare della protezione sussidiaria sono estesi, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato o del beneficiario di protezione sussidiaria, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato o con il beneficiario di protezione sussidiaria.